Sono numerose le novità per il 2022 che la legge 30 dicembre 2021 n.234 (legge di bilancio 2022) ha apportato nella gestione della busta paga, vediamo di analizzare le principali.
- Nuove aliquote IRPEF
- Riduzione contributiva dello 0,8% dei contributi previdenziali INPS a carico dei dipendenti
- Nuove detrazioni per redditi di lavoro dipendente IRPEF
- Trattamento integrativo
- Assegno Unico Universale
Se vuoi approfondire i punti sopra citati continua a leggere.
Le nuove aliquote IRPEF per il 2022
Sono cambiate dal 1° gennaio 2022 le aliquote IRPEF: l’intenzione del Legislatore è quella di comprimere gli scaglioni e ridurre le aliquote degli scaglioni medio-bassi.
Ecco le nuove quattro aliquote (e scaglioni) IRPEF:
Scaglioni di reddito annui 2022 | Aliquote 2022 |
Fino a € 15.000 | 23% |
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000 | 25% |
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 | 35% |
Oltre € 50.000 | 43% |
Riduzione contributiva dello 0,8% dei contributi previdenziali INPS
Per tutti coloro che hanno una retribuzione mensile imponibile che non superi i 2.692 euro mensili, scatta, nel corso del 2022, la riduzione delle ritenute contributive INPS a carico del dipendente dello 0,8%. La novità è valida per un periodo limitato, ossia dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Nuove detrazioni per redditi di lavoro dipendente IRPEF
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall’imposta lorda rapportata al periodo di lavoro nell’anno e graduata in relazione all’ammontare del reddito complessivo.
Per la sua quantificazione bisogna:
- determinare in via presuntiva l’ammontare complessivo del reddito che il sostituto d’imposta corrisponderà nell’anno;
- assumere tale reddito presunto per ottenere una detrazione annua presunta;
- rapportare la detrazione annua presunta al periodo di lavoro (giorni che danno diritto alla retribuzione).
Per l’anno 2022, le nuove detrazioni per redditi da lavoro dipendente (art. 13, comma 1, lett. a), b), c) e comma 2, D.P.R. n. 917/1986) sono le seguenti:
Reddito di riferimento | Detrazione spettante |
Oltre € 8.000 e fino a € 15.000 | Tempo Indeterminato: 1.880 € Tempo Determinato: 1380 € Importo Minimo: 690 € |
Oltre € 15.000 e fino a € 25.000 | 1.910+1.190*((28.000-RC)/(28.000-15.000)) |
Oltre € 25.000 e fino a € 28.000 | 1.910+1.190*((28.000-RC)/(28.000-15.000))+65 |
Oltre € 28.000 e fino a € 35.000 | 1.910*((50.000-RC)/(50.000-28.000))+65 |
Oltre € 35.000 e fino a € 50.000 | 1.910*((50.000-RC)/(50.000-28.000)) |
Oltre € 50.000 | Non Spetta |
- Detrazioni per carichi di famiglia
Le Detrazioni per carichi di famiglia spettano solo con riferimento ai familiari fiscalmente a carico (ai sensi dell’art. 12 del TUIR sono considerati fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Il suddetto limite è incrementato a 4.000 euro, in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni).
Sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
La richiesta delle detrazioni, da parte del lavoratore, è condizione essenziale per il loro riconoscimento.
Il lavoratore deve, quindi, comunicare al sostituto d’imposta di avervi diritto, le condizioni di spettanza ed il codice fiscale delle persone per le quali intende fruirne, nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni.
La dichiarazione, se non sono intervenute variazioni, ha effetto anche per i periodi di imposta successivi.
- Detrazione per il coniuge
Per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato è prevista una detrazione teorica annua variabile da zero ad 800,00 €.
Reddito non superiore a 15.000 €: detrazione = 800 € – [110 € x (RC / 15.000)]
Reddito oltre 15.000 € e fino a 40.000 €: Detrazione = 690 €
Tale detrazione è aumentata di un importo pari a:
→ 10 € se il reddito supera 29.000 € ma non 29.200 €;
→ 20 € se il reddito supera 29.200 € ma non 34.700 €;
→ 30 € se il reddito supera 34.700 € ma non 35.000 €;
→ 20 € se il reddito supera 35.000 € ma non 35.100 €;
→ 10 € se il reddito supera 35.100 € ma non 35.200 €.
Gli importi aggiuntivi sono assunti nell’intero ammontare senza essere rapportati al periodo in cui il coniuge è stato a carico.
Reddito oltre 40.000 € e fino a 80.000 €: detrazione = 690 € x [(80.000 – RC) / 40.000]
- Detrazioni per i figli
Le detrazioni per figli fino a 21 anni, a partire da marzo 2022, saranno inglobate nell’Assegno Unico Universale e non verranno più gestite in busta paga.
Per i figli di età superiore a 21 anni, invece, continuerà ad essere applicata la formula, sulla base della quantificazione della detrazione teorica annua spettante.
Per ciascun figlio: detrazione teorica annua pari a 950 €.
Per determinare gli importi effettivamente spettanti, occorre calcolare il rapporto tra 95.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 € e poi moltiplicare per la detrazione teorica.
Detrazione teorica X [(95.000 – RC) / 95.000]
In presenza di più figli, l’importo di 95.000 è aumentato, sia al numeratore che denominatore, di 15.000 per ogni figlio successivo al primo. Pertanto:
Detrazione teorica X [(95.000 + 15.000 x n) – RC) / (95.000 +15.000 x n)]
I genitori non possono ripartire liberamente tra loro la detrazione per figli a carico in base alla convenienza economica:
genitori non separati | la detrazione è ripartita nella misura del 50% ciascuno, salvo che gli stessi si accordino per attribuire l’intera detrazione a quello che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato |
genitori separati o divorziati | la detrazione spetta interamente al genitore affidatario, salvo diverso accordo che può prevedere la ripartizione al 50% o attribuire l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato; in caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita al 50%, salvo diverso accordo che può attribuire l’intera detrazione al genitore con il reddito più elevato. |
coniuge fiscalmente a carico dell’altro | la detrazione per figli compete a quest’ultimo per l’intero importo |
genitore mancante (decesso, mancato riconoscimento) | spetta per il primo figlio la detrazione per il coniuge a carico (se più conveniente). |
Dal 1° marzo 2022 cessano di essere riconosciuti
- gli assegni per il nucleo familiare (ANF) per i nuclei con figli e orfanili
- le detrazioni per figli a carico, eccezion fatta per i figli di età pari o superiore a 21 anni di età.
- Detrazioni per altri famigliari a carico
Per ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c. (genitori e in loro mancanza ascendenti prossimi, nipoti solo in mancanza dei figli, fratelli e sorelle, suoceri, generi e nuore, coniuge separato) che convive con il contribuente o che percepisce assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, è prevista la seguente detrazione annua: detrazione = 750 € x [(80.000 – RC) / 80.000
Sono considerati fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Il suddetto limite è incrementato a 4.000 euro, in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni
- Con il 2022 termina l’erogazione dell’ulteriore detrazione
Con il 2022 viene meno l’ulteriore detrazione aggiuntiva rispetto a quelle da lavoro dipendente e per carichi di famiglia che la norma riservava ai contribuenti lavoratori subordinati con un reddito complessivo superiore a 28 mila euro ma non eccedente i 40 mila euro.
Trattamento integrativo
La legge di Bilancio 2022 ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 2022, il riconoscimento del trattamento integrativo in misura pari a 1.200 euro netti annui a beneficio di coloro che totalizzano un reddito complessivo non eccedente i 15 mila euro;
Potranno ancora beneficiare del bonus i lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 28 mila euro, a condizione che l’imposta IRPEF lorda sia di ammontare inferiore alla somma delle detrazioni per:
- familiari a carico;
- redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- interessi passivi ed oneri accessori corrisposti a seguito di prestiti o mutui agrari (limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);
- interessi passivi ed oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili e contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (con riferimento ai soli oneri sostenuti per mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);
- interessi passivi ed oneri accessori corrisposti a seguito di mutui garantiti da ipoteca, contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (con esclusivo riferimento agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);
- rate riguardanti le detrazioni per spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica degli edifici, oltre alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.
N.B. Questa determinazione dell’ammontare delle detrazioni implica che in caso di superamento della soglia di reddito di 15 mila euro il riconoscimento dei 1.200 euro potrà essere riconosciuto o a conguaglio, o in sede di presentazione del modello 730 o in presenza di adeguata dichiarazione da parte del lavoratore.
Assegno Unico Universale
È in vigore l’assegno unico e universale per i figli a carico che diventerà realtà dal mese di marzo 2022.
Si tratta del beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari a seconda della condizione economica del nucleo, in base all’ISEE.
La domanda per l’assegno unico può essere presentata dal 1° gennaio 2022.
Attenzione: dal mese di marzo 2022 non saranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare.
Il nuovo assegno unico e universale verrà pagato per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età.
L’Assegno unico è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età.
La domanda per il riconoscimento dell’assegno ha validità annuale e deve essere presentata in modalità telematica all’INPS, ovvero presso gli istituti di patronato.
L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN, ovvero mediante bonifico domiciliato.