Dopo le modifiche del testo unico sicurezza e lavoro, la tua azienda è ancora in regola con la sicurezza?

Tra le recenti modifiche al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Salute e Sicurezza Lavorativa) il Datore di Lavoro, ha l’obbligo di:

Formazione obbligatoria del datore di lavoro. 

Individuare e formare i preposti ossia coloro che hanno compiti di direzione e coordinamento delle attività lavorative, che devono garantire il rispetto delle direttive ricevute e controllare la corretta esecuzione delle direttive stesse. Gli stessi devono frequentare uno specifico corso di 8 ore con aggiornamenti a cadenza biennale (quest’ultimi aggiornamenti saranno stabiliti in modalità e durata solo a Giugno 2022 con l’Accordo Stato Regioni); per tutti i lavori in appalto (cantieri e servizi) è obbligatorio avere il preposto presente presso il luogo in cui si svolge la lavorazione.

– Introduzione della periodicità quinquennale per l’aggiornamento degli addetti antincendio, anche per chi è classificato a rischio basso è prevista la prova pratica di spegnimento.

Inoltre:

– sono stati attribuiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) gli stessi compiti e poteri già previsti per le Aziende Sanitarie Locali (ASL) e sono stati assunti nuovi ispettori che attualmente stanno completando l’iter formativo per diventare pienamente operativi;

– è stata rielaborata la disciplina di sospensione dell’attività lavorativa, totale o parziale, da parte degli organi di vigilanza e controllo per la presenza di lavoratori irregolari o di gravi violazioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

 

I provvedimenti di sospensione possono essere adottati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dalle Aziende Sanitarie Locali quando:

1. All’atto ispettivo almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti impiegato senza instaurazione del rapporto di lavoro;

2. Vengono verificate gravi carenze in materia di igiene e sicurezza del lavoro indicate nell’allegato I del D.Lgs. 81/08, quali:

  • Mancata elaborazione del DVR
  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
  • Mancata formazione ed addestramento
  • Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione
  • Mancata elaborazione del POS
  • Mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto
  • Mancanza di protezione contro il vuoto
  • Mancata applicazione delle armature di sostegno
  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi elettrici
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi
  • Mancanza di protezione contro contatti diretti ed indiretti
  • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza segnalazione o controllo
  • Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.

 

ATTENZIONE!    

Nessuna attività è esentata da tale obbligo.

Le sanzioni di natura penale oltre all’adeguamento rispetto alla violazione commessa, vanno dai 1.500 euro ai 6.000 euro per mancata individuazione e formazione dei preposti suddetti.

 

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