La Circolare n. 27/2022 dell’Agenzia delle Entrate, fornisce chiarimenti in relazione ai buoni carburante, erogabili, volontariamente, dai datori di lavoro privati ai loro dipendenti.

I possibili destinatari sono esclusivamente i lavoratori dipendenti, così come identificati dall’art. 2094 codice civile.

L’erogazione non sarà possibile, per coloro i quali non hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato come, ad esempio, i tirocinanti, i collaboratori coordinati e continuativi o gli amministratori.

 

Il valore dei buoni, non concorre alla formazione del reddito imponibile nel limite di euro 200 per lavoratore.
La scelta dei lavoratori ai quali erogare il beneficio può essere effettuata anche ad personam e senza un preventivo accordo contrattuale.

 

Viene, inoltre, confermato che il plafond di euro 200 è aggiuntivo rispetto a quello di euro 258,23 (fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR per la generalità dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti) e che il superamento della soglia (euro 200), analogamente a quanto previsto per il limite di euro 258,23, comporta la tassazione dell’intero valore del buono carburante.

 

Viene chiarito che sarà possibile erogare i buoni fino al 12 gennaio 2023 in forza del principio di cassa allargata, fermo restando che gli stessi potranno essere utilizzati anche successivamente.
Da ultimo, l’Agenzia si esprime a favore dell’integrale deducibilità del buono dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

 

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