La legge di conversione del DL n. 115/2022 conferma la previsione in base alla quale, limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR:
Per il solo anno 2022, la soglia dei fringe benefit aziendali, passa da 258,23 euro a 600,00 euro, includendo anche le somme attribuite per il pagamento delle utenze domestiche sostenute dai dipendenti.
A tale proposito si precisa quanto segue:
- tali forme di welfare possono essere riconosciute a discrezione del datore di lavoro, senza alcun carattere di obbligatorietà;
- non concorrono invece al raggiungimento del limite complessivo di € 600 i bonus benzina che potranno eventualmente essere erogati ai sensi del D.L. n. 21/2022 per un ammontare di € 200;
- quindi con anche l’agevolazione buono benzina di 200 euro cx DL 21/2022, le azioni di welfare esentasse, collegate a beni e servizi concessi dai datori di lavoro ai lavoratori, potranno raggiungere nel 2022 la somma complessiva di € 800;
- il decreto non richiede che i beni, i servizi e le somme previste, ai fini dell’esenzione fino a € 600, debbano essere offerti alla generalità o a categorie di dipendenti;
- la titolarità delle utenze domestiche di cui sopra deve essere in capo allo stesso lavoratore beneficiario della somma corrisposta dal datore di lavoro;
- per quei datori di lavoro che decidano di erogare benefit per il pagamento delle bollette di luce, acqua e/o gas in misura eccedente l’importo di € 600, l’assoggettamento ad imposizione fiscale e contributiva interesserà soltanto I’eccedenza.
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