I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
L’art. 40 del decreto Lavoro ha previsto per il solo anno 2023 e per i soli lavoratori con figli fiscalmente a carico l’innalzamento dell’ordinario limite di esenzione di cui all’art. 51, co.3, terzo periodo del TUIR di 258,23 euro a 3.000 euro annui. Tale valore potrà essere ulteriormente incrementato di 200 euro mediante il riconoscimento di buoni benzina e titoli equivalenti previsti dall’art. 1, co. 1 del D.L. n. 5/2023.
Con la circolare n. 23/E del 1° agosto 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
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- per essere fiscalmente a carico i figli devono avere un reddito non superiore a euro 2.840,51 annui, innalzato per i figli di età non superiore a 24 anni a 4.000 euro annui;
- la condizione di figlio fiscalmente a carico e di superamento o meno del limite reddituale deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre 2023;
- l’innalzamento a 3.000 euro può essere riconosciuto anche al singolo lavoratore ad personam, non deve essere generalizzato o per categoria omogenea;
- il beneficio dell’innalzamento spetta anche ai titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente;
- le eventuali somme rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale potranno riguardare anche utenze relative o intestate al coniuge o ai familiari di cui all’art. 12 TUIR;
- al fine evitare che il lavoratore fruisca più volte di un beneficio in relazione alle medesime spese, le eventuali somme pagate per le utenze dal lavoratore nel 2023 che si riferiscono a consumi di competenza del 2022 – già oggetto di rimborso o per le quali siano già state erogate le somme dal datore di lavoro – non possono essere considerate per l’anno 2023;
Inoltre, precisa che la misura agevolata a 3.000 euro spetta per intero per ogni singolo genitore e anche nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale; nel caso in cui l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico sia attribuita solo al genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato (ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. c), del TUIR), l’importo di esenzione agevolato spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.
Come applicare l’agevolazione
Per l’applicazione dell’agevolazione, si illustrano di seguito i passi procedurali:
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- Requisito essenziale è la dichiarazione resa da parte del lavoratore al datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale del figlio o dei figli a carico. Il datore di lavoro ha l’onere di conservare la documentazione ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti;
- i lavoratori per i quali dovesse venir meno in corso d’anno il presupposto del figlio a carico, sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta: in tale ipotesi, il datore di lavoro procederà al recupero del beneficio non spettante già corrisposto.
Lavoratori senza figli a carico
Per espressa previsione di legge per i lavoratori senza figli a carico continuerà a trovare applicazione l’ordinario regime di esenzione previsto dall’art. 51, co. 3, del TUIR, ovvero quello di 258,23 annui; entro tale soglia non potranno rientrare i rimborsi e le somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas.
Scarica qui la dichiarazione del dipendente ai fini dell’erogazione di fringe benefit per i lavoratori dipendenti con figli a carico
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